Articolo 34 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 32 bisArticolo 32 quater
Versione
14 settembre 1999
>
Versione
15 agosto 2018
>
Versione
22 settembre 2019
Art. 34. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a ((tre)) , in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
Entrata in vigore il 22 settembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente