Articolo 78 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
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14 settembre 1999
Art. 78. (Disposizioni per le politiche agricole) 1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministero per le politiche agricole e' riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, art. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.
Nota agli articoli 77 e 78:
- Per il testo dell' art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 si veda nelle note all'art. 4.
Entrata in vigore il 14 settembre 1999
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