Art. 15. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere ((superiore a cinque)) .
2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.