Articolo 15 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 14Articolo 16
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14 settembre 1999
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4 dicembre 2003
Art. 15. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere ((superiore a cinque)) .
2. L'organizzazione periferica del ministero e' costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2003
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