Articolo 47 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 45Articolo 52
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Art. 47. (Ordinamento) 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29 .
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all' articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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