Art. 47. (Ordinamento) 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non puo' essere superiore a quindici, ivi ((compresi)) i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29 .
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all' articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 GENNAIO 2004, N. 29 .
3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all' articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125 .