Articolo 66 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
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14 settembre 1999
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29 luglio 2003
Art. 66. (Statuti) 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun ((comitato di gestione)) ed approvati con le modalita' di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze. (( L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. )) 2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza dei servizi
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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