Articolo 22 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 settembre 1999
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Versione
9 ottobre 2010
Art. 22. (( (Agenzia industrie difesa) )) (( 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa sono definiti dall' articolo 48 del codice dell'ordinamento militare . ))
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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