Art. 61. (Principi generali) 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. (( L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. )) 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .