Articolo 10 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 9Articolo 11
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1 giugno 2005
Art. 10. (Agenzie fiscali) 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti. ((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152 , nel modificare l' art. 1 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 , convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2001, n. 401 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.
Entrata in vigore il 1 giugno 2005
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