Articolo 69 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 68Articolo 70
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14 settembre 1999
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29 luglio 2003
Art. 69. (Commissario straordinario) 1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze puo' essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del (( comitato di gestione )) dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
2. La nomina e' disposta per il periodo di un anno e puo' essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il ((comitato di gestione)) subentranti.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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