Articolo 55 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 47 quaterArticolo 49
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Art. 55. (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze,
- il ministero delle attivita' produttive,
- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- il ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
- il Ministero della salute.
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
- il ministero delle finanze,
- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
- il ministero del commercio con l'estero,
- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero dell'ambiente,
- il ministero dei lavori pubblici,
- il ministero dei trasporti e della navigazione,
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale,
- il ministero della sanita',
- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- il ministero della pubblica istruzione,
- il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94 .
5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , con i decreti previsti dall' articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59 .
8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36)) .
9. All' articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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