Articolo 68 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 67Articolo 76
Versione
14 settembre 1999
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29 luglio 2003
Art. 68. (Funzioni) 1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
2. Il ((comitato di gestione)) delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
Il direttore sottopone alla valutazione del (( comitato di gestione )) le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.
Entrata in vigore il 29 luglio 2003
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