Articolo 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Articolo 51Articolo 51 bis
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14 settembre 1999
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Versione
15 agosto 2012
Art. 57. (Istituzione delle agenzie fiscali) 1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane ((e dei monopoli)) e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia. ((42)) 2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalita' di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.
-------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 10) che la presente modifica decorre dal 1° dicembre 2012.
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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