Articolo 29 - Convenzione della Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 28Articolo 30
Versione
3 settembre 2003
Articolo 29
Poteri particolari delle Autorita' Diplomatiche

Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003