Articolo 29
Poteri particolari delle Autorita' Diplomatiche
Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.
Poteri particolari delle Autorita' Diplomatiche
Le Autorita' Diplomatiche di ciascuna Parte contraente possono rivolgersi direttamente alle Autorita' od Istituzioni competenti dell'altra Parte per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto e possono rappresentarli senza speciale mandato.