Articolo 8 - Convenzione della Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 7Articolo 9
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3 settembre 2003
Articolo 8
Norme generali

Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione determinata in conformita' alle disposizioni del presente Titolo.
2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:

a) il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente e' soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente; b) i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003
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