Articolo 9 - Convenzione della Legge 19 agosto 2003, n. 244
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 settembre 2003
Articolo 9
Norme particolari

1. La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera a), prevede le seguenti eccezioni:

a) il lavoratore dipendente da un'impresa avente la propria sede sul territorio di una delle due Parti contraenti, che sia inviato sul territorio dell'altra Parte per un limitato periodo di tempo, continua ad essere sottoposto alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la sua permanenza sul territorio dell'altra Parte non superi il periodo di sessanta mesi; b) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita' sul territorio di entrambe le Parti contraenti sono soggetti alla legislazione della Parte sul cui territorio risiedono. I relativi contributi vengono calcolati sul reddito complessivo prodotto nel territorio delle due Parti; c) i lavoratori subordinati, non dipendenti vaticani, occupati nel territorio dello Stato della Citta' del Vaticano sono soggetti alla legislazione della Repubblica Italiana, con le modalita' da stabilirsi nell'Accordo Amministrativo di cui all'articolo 34 della presente Convenzione.

La norma di cui al precedente articolo 8, comma 2, lettera b), e' applicata tenuto conto della seguente eccezione:
i dipendenti vaticani, cittadini italiani, appartenenti ad alcune categorie di lavoratori da precisare nell'Accordo Amministrativo, sono iscritti, per gli eventi non gia' coperti dalle Istituzioni della Santa Sede, alle Istituzioni italiane per le legislazioni concernenti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in conformita' alle Convenzioni stipulate o da stipulare tra le Istituzioni della Santa Sede e della Repubblica Italiana.
Entrata in vigore il 3 settembre 2003
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