Articolo 48 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Articolo 47 quaterArticolo 48 bis
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11 giugno 1995
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17 aprile 2001
Art. 48. Rapporto informativo e giudizio complessivo 1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalita' di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
(( 2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ))
Entrata in vigore il 17 aprile 2001
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