Art. 48. Rapporto informativo e giudizio complessivo 1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalita' di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 .
(( 2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ))
(( 2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ))