Art. 9. Nomina a vice sovrintendente 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:
a) nel limite del ((quaranta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della (( sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni )) ;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto. 2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) ((e viceversa)) .
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.
a) nel limite del ((quaranta per cento)) dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della (( sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni )) ;
b) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto. 2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera b) ((e viceversa)) .
3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera a), compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonche' per le finalita' anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso di cui alle lettere a) e b), e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.