Articolo 31 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Articolo 30Articolo 32
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11 giugno 1995
Art. 31. Mansioni del personale appartenente al ruolo
degli operatori e dei collaboratori 1. Il personale appartenente al ruolo degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
2. I collaboratori ed i collaboratori capo possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato ed avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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