Art. 5. Dimissioni dal corso per la nomina ad agente 1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di ((sessanta)) giorni, anche se non continuativi.
(( b-bis) non superano gli esami di fine corso. )) (( 1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. )) 2. Nell'ipotesi di assenza ((superiore a novanta giorni)) dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre ((novanta)) giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
(( 2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso )) 3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione (( ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 )) . ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di ((sessanta)) giorni, anche se non continuativi.
(( b-bis) non superano gli esami di fine corso. )) (( 1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi. )) 2. Nell'ipotesi di assenza ((superiore a novanta giorni)) dovuta ad infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre ((novanta)) giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
(( 2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermita' contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale e' riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneita' psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e). In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente e' quella prevista per il corso frequentato e concluso )) 3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione (( ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 )) . ((3)) ----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che l'espressione "direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche", di cui al presente comma, deve intendersi riferita al "Capo del Corpo forestale dello Stato".