Art. 3. Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli agenti e degli assistenti 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attivita' accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice.
Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.
degli agenti e degli assistenti 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria.
2. Detto personale nell'ambito dei compiti istituzionali svolge, con margine di iniziativa e di discrezionalita' inerenti anche alle qualifiche attribuite, mansioni di attuazione di specifiche istruzioni impartite, provvedendo alle attivita' accessorie necessarie all'assolvimento delle proprie mansioni, con l'utilizzazione anche di apparecchiature complesse di uso semplice.
Gli assistenti ed assistenti capo, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale, possono espletare compiti di addestramento.