Art. 53. Inquadramento nel ruolo degli ispettori 1. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento. ((3)) 2. Il personale di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore, conserva l'anzianita' posseduta da vice brigadiere e brigadiere per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza richiesta nella qualifica di ispettore e' ridotta di due anni.
3. I marescialli, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.
4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore e' ridotta di quattro anni.
5. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di qualifica.
6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.
7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
8. Alla selezione di cui al comma 7 puo' partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".
9. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianita' di qualifica posseduta.
10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalita' di cui al comma 1, dando facolta' agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 1 del presente articolo 53, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
3. I marescialli, in servizio alla data del 1 settembre 1995, sono inquadrati anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' di qualifica in quella di ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato.
4. Al personale di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza nella qualifica di ispettore e' ridotta di quattro anni.
5. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato anche in soprannumero secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, conservando l'anzianita' di qualifica.
6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1 lettera a), e' ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera b) e' sostituito da selezione alla quale e' ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.
7. Con decreto ministeriale sono fissati i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di servizio e dei titoli eventualmente conseguiti, nonche' la composizione della commissione che procedera' alla selezione.
8. Alla selezione di cui al comma 7 puo' partecipare il personale indicato al comma 6 che, nei tre anni precedenti, non abbia riportato sanzioni disciplinari o abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono con punti otto".
9. Il personale che al 1 settembre 1995 riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore superiore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, con l'anzianita' di qualifica posseduta.
10. I vincitori del concorso in atto per la nomina alla previgente qualifica di vice brigadiere del Corpo forestale dello Stato sono inquadrati anche in soprannumero, dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso, secondo le modalita' di cui al comma 1, dando facolta' agli stessi, se destinatari dell'inquadramento previsto dall'art. 52, di optare all'atto della comunicazione del superamento del concorso per l'inquadramento previsto dall'articolo stesso.
----------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il disposto di cui comma 1 del presente articolo 53, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .