Articolo 6 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 giugno 1995
Art. 6. Promozioni 1. Nell'ambito del ruolo degli agenti e degli assistenti la promozione da una qualifica all'altra si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore.
2. Il servizio prestato come allievo agente e' compreso per intero nella qualifica di agente.
Entrata in vigore il 11 giugno 1995
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