Provvedimento: […] Se poi una qualche differenza, anche a livello previdenziale, dovesse trarsi dal dettato dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 201/1995 per cui “il servizio prestato come allievo agente è compreso per intero nella qualifica di agente” (norma non prevista nel caso dei vice revisori), tale distinzione appare rientrare, in verità, nel potere discrezionale del legislatore, che ha scelto di articolare il ruolo degli agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato nelle qualifiche di “allievo agente, agente, agente scelto , assistente ed assistente capo” (cfr. art. 2 d.lgs. cit.) e il ruolo dei revisori nelle sole qualifiche di “ vice revisore, revisore e revisore capo” (cfr. art. 34 d.lgs. cit.).
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