Articolo 68 del Regolamento del Regio decreto 12 maggio 1927, n. 824
Articolo 67Articolo 69
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19 luglio 1927

Art. 68.

La targhetta ed il bollo devono essere applicati anche agli apparecchi per i quali sia emessa la dichiarazione di esonero.

Sugli apparecchi totalmente esonerati deve essere pero' applicato un bollo speciale avente stampato in rilievo la dicitura di «esonerato».

Entrata in vigore il 19 luglio 1927
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