Articolo 28 - Accordo medici medicina generale
Articolo 27Articolo 29
Versione
4 ottobre 1996
Art. 28
Revoche di ufficio
1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell' art. 7 della Legge n. 526/1982 , vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della reiscrizione degli stessi nei suddetti elenchi.
2. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda e' tenuta a comunicare la revoca al medico interessato entro un anno dall'evento.
3. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende alla revoca d'ufficio. L'Azienda e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dall'evento. I cambiamenti di residenza all'interno della Azienda sono disciplinati con accordi regionali.
4. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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