Articolo 71 - Accordo medici medicina generale
Articolo 70Articolo 72
Versione
4 ottobre 1996
Art. 71
Associazionismo medico
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- differenti modalita' di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale , in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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