Art. 71
Associazionismo medico
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- differenti modalita' di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale , in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.
Associazionismo medico
1. Gli accordi regionali disciplinano, in via esclusiva, la sperimentazione di forme associative tra medici di medicina generale convenzionali ai sensi del Capo II prevedendo, tra l'altro:
- la gestione da parte della associazione di locali, attrezzature e personale, forniti direttamente dalle Aziende o indirettamente attraverso accordi con altri soggetti;
- la gestione di studi e attivita' professionali complesse, sulla base di appositi standard definiti a livello nazionale o regionale;
- differenti modalita' di erogazione dei compensi;
- la dislocazione delle sedi e il collegamento funzionale tra queste.
2. La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare l'attivita' di altri operatori sanitari da parte dell'associazione per erogare prestazioni ulteriori, rispetto a quella fornite dal medico di medicina generale , in particolare:
- prestazioni diagnostiche;
- assistenza infermieristica e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
- assistenza sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
3. L'associazione puo' partecipare allo svolgimento delle attivita' e compiti previsti dagli accordi regionali di cui agli artt. 70 e 72.