Compiti con compenso a quota variabile
1. Il medico svolge, oltre ai compiti indicati dall'articolo precedente, compiti remunerati con una quota variabile del compenso.
2. I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegali "G" e "H";
b) assistenza programmata sulle residenze protette e nelle collettivita', sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. B);
c) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, comma 3, lett. "H";
e) visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4;
f) le prestazioni ed attivita' di cui ai successivi capi III, IV, e VI secondo la disciplina stabilita dagli accordi regionali;
g) collaborazione informatica, di cui all'art. 45 comma 3, lett.
I).