Articolo 68 - Accordo medici medicina generale
Articolo 67Articolo 69
Versione
4 ottobre 1996
Art. 68
Trattamento economico
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante.
2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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