Art. 68
Trattamento economico
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante.
2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.
Trattamento economico
1. Ai medici addetti ai servizi di emergenza sanitaria territoriale spetta il trattamento economico di cui all'art. 58 con l'applicazione degli stessi criteri e degli stessi compensi previsti per la continuita' assistenziale, compresa l'indennita' di piena dispontbilita' se spettante.
2. Le Aziende, contro i rischi derivanti dello svolgimento dell'attivita', assicurano i medici ai sensi dell'art. 59.