Articolo 61 - Accordo medici medicina generale
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Versione
4 ottobre 1996
Art. 61
Compenso
1. Le prestazioni ed attivita' sono effettuate secondo modalita' organizzative, normative e compensi, comprensivi dei contributi Enpam, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attivita'.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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