Articolo 30 - Accordo medici medicina generale
Articolo 29Articolo 31
Versione
4 ottobre 1996
Art. 30
Elenchi nominativi e variazioni mensili
1. Entro la fine di ciascun semestre le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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