Articolo 29 - Accordo medici medicina generale
Articolo 28Articolo 30
Versione
4 ottobre 1996
Art. 29
Scelta, revoca, recusazione: effetti economici
1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la recusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda meta' del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui e' composto il mese al quale il rateo mensile si riferisce, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di eta' da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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