Articolo 39 - Accordo medici medicina generale
Articolo 38Articolo 40
Versione
4 ottobre 1996
Art. 39
Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
1. L'assistenza programmata si articola in tre forme di interventi:
a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;
b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettivita';
c) assistenza domiciliare integrata.
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e c), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera b) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
Entrata in vigore il 4 ottobre 1996
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