Art. 112. Oggetto 1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.
l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati.
l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;