Articolo 160 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 159Articolo 161
Versione
6 maggio 1998
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Versione
27 agosto 1999
Art. 160. Competenze dello Stato 1. Ai sensi dell' articolo 1, commi 3 e 4 , e dell' articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 e quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1.
2. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1 aprile 1981, n. 121 , e successive modifiche ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le forze di polizia.
(( 2-bis. All' articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali";
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato". ))
Entrata in vigore il 27 agosto 1999
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