Art. 69. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente quelli relativi:
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualita' dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale; f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale; i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell' articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a) , b) , c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , come risultano modificate dall' articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137 , nonche' quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a)alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.
a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale;
b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche' alla tutela della biodiversita', della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;
c) alla relazione generale sullo stato dell'ambiente;
d) alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione della qualita' dell'ambiente marino;
e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale; f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo
ambientale, nelle materie di competenza statale;
g) all'esercizio dei poteri statali di cui all' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
h) all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo nazionale; i) alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai sensi
dell' articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
l) all'indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;
m) all'autorizzazione in ordine all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;
n) all'elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;
o) all'adozione della carta della natura;
p) alle funzioni di cui alle lettere a) , b) , c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 , come risultano modificate dall' articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137 , nonche' quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 72.
2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:
a)alla informazione ed educazione ambientale;
b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;
c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;
d) alla protezione dell'ambiente costiero.
3. Sono altresi' mantenute allo Stato le attivita' di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).
4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.