Articolo 146 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 145Articolo 147
Versione
6 maggio 1998
Art. 146. Riordino di strutture 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d) , e dell' articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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