Articolo 6 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 5Articolo 7
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6 maggio 1998
Art. 6. Coordinamento delle informazioni 1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativostatistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativostatistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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