Articolo 9 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 8Articolo 10
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6 maggio 1998
Art. 9. Riordino di strutture 1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7 , 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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