Articolo 35 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 34Articolo 36
Versione
6 maggio 1998
Art. 35. Valutazione di impatto ambientale 1. Agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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