Articolo 120 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 119Articolo 121
Versione
6 maggio 1998
Art. 120. Prestazioni e tariffe 1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42 , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
b) la contrattazione, di cui all' articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dei prezzi dei medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE ;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 ;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalita' per l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982,
n. 16 , convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 ;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la Conferenza Statoregioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni, di cui all' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; la definizione dei massimi tariffari, di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ; l'individuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2 , ultimo comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 , convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7 , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ; l'assistenza al personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonche' le forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il personale delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad altissima specializzazione all'estero, di cui all' articolo 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 ;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui all' articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli stranieri, nonche' la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al Servizio sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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