Articolo 77 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 76Articolo 78
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6 maggio 1998
Art. 77. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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