Articolo 94 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 93Articolo 95
Versione
6 maggio 1998
Art. 94. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono delegate alle regioni le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi delle lettere c), d), e) e f) dell'articolo 93 del presente decreto legislativo. Tali opere comprendono gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 93 e del comma 1 del presente articolo sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnicoamministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, con le modalita' previste dall' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente