Articolo 85 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 84Articolo 86
Versione
6 maggio 1998
Art. 85. Funzioni e compiti mantenuti allo Stato 1. Restano attribuiti allo Stato, in materia di rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 , nonche' quelli gia' attribuiti allo Stato da specifiche norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto, materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti. Restano ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11 , 31 , 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , anche per quanto concerne gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente decreto legislativo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente