Articolo 15 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 14Articolo 16
Versione
6 maggio 1998
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Versione
1 marzo 2006
Art. 15. Agevolazioni alle imprese artigiane 1. Le regioni provvedono all'incentivazione delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
2. Resta ferma, ove prevista, l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati. ((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 , convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 , ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 1) che le convenzioni per le concessioni relative alle agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi alle imprese artigiane, di cui al presente articolo, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla meta' dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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