Art. 52. Compiti di rilievo nazionale 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all' articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All' articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , la lettera a) e' abrogata.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all' articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All' articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , la lettera a) e' abrogata.