Articolo 60 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 59Articolo 61
Versione
6 maggio 1998
Art. 60. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi canoni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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