Articolo 114 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 113Articolo 115
Versione
6 maggio 1998
Art. 114. Conferimenti alle regioni 1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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