Articolo 123 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 122Articolo 124
Versione
6 maggio 1998
Art. 123. Contenzioso 1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresi' salve le funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 , nonche' le funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo, di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 .
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate dall'ufficio medico legale del Ministero della sanita' nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da causa di servizio.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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