Articolo 125 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 124Articolo 126
Versione
6 maggio 1998
Art. 125. Ricerca scientifica 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medicochirurgici, dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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