Art. 75. Riordino di strutture 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 ;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all' articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
a) il Consiglio nazionale per l'ambiente;
b) la Consulta per la difesa del mare;
c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 ;
d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all' articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .