Articolo 109 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Articolo 107Articolo 110
Versione
6 maggio 1998
Art. 109. Riordino di strutture
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o piu' decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si provvede al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 6 maggio 1998
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